#1 Cosa si intende per caparra confirmatoria e a quanto ammonta?
Non posso dirti con precisione a quanto ammonti la caparra da versare per l'acquisto del tuo immobile, in quanto essa dipende dal prezzo finale.
Vediamo di fare un po' di chiarezza sul concetto di "caparra".
Quando l'acquirente formula la propria proposta, in forma scritta, la correda di un assegno, intestato al proprietario e valido come "acconto", di importo generalmente compreso tra il 5% e il 10% del prezzo convenuto.
Entro un dato termine il venditore è tenuto a comunicare, in forma scritta, l'accettazione o il rifiuto della proposta.
L'accettazione è condicio sine qua non per procedere alla fase successiva: la sottoscrizione del preliminare di compravendita.
In questa fase, l'acconto, versato al momento della proposta di acquisto, si trasforma in "caparra confirmatoria": una vera e propria garanzia degli obblighi assunti dall'acquirente con la sottoscrizione del preliminare, a valere come anticipazione del saldo che egli verserà nella successiva fase della sottoscrizione dell’atto di compravendita.
Ti ricordo che dovresti seguire vari step per acquistare il tuo immobile in sicurezza e ti lascio il link ad un articolo che i miei colleghi hanno redatto con cura per aiutarti:
https://www.realestatedocumentsdata.com/post/comprare-casa-in-modo-sicuro-ecco-i-passaggi-principali
#2 A chi tocca la scelta del notaio?
Benché questa regola possa essere derogata dalle parti, in linea di massima è il compratore a scegliere il notaio.
Ciò avviene poiché l'acquirente deve essere certo del titolo di proprietà e, pertanto, il notaio deve essere di sua fiducia.
Ti ricordo che il nostro sistema, del quale il notaio è parte importantissima, fornisce all'acquirente una certezza circa il titolo di proprietà che in altri Paesi non è garantita.
Il sistema, però, non assicura che l'immobile sia privo di abusi o libero da altre problematiche.
#3 Non ho le planimetrie della casa che devo comprare. A chi devo chiederle?
Possedere le planimetrie dell'immobile è importantissimo e fondamentale è confrontarle tra loro!
Infatti, devi sempre verificare che lo stato di fatto corrisponda ai permessi di costruire e al Catasto.
Purtroppo, il notaio non può fare nulla al riguardo.
Chiedile al venditore, direttamente o tramite l'agenzia immobiliare e mi raccomando: non ti far prendere in giro! Tutti cercheranno di dirti che è tutto a posto anche senza le planimetrie. Credimi: non sarà così sino a quando non avrai verificato.
#4 C'è un soppalco nella casa che voglio comprare, come posso capire se è abusivo?
Se nella casa è presente un soppalco, è opportuno fare attenzione per verificare che il soppalco rispetti tutti i requisiti previsti dalla legge per non essere abusivo.
Più nello specifico, la realizzazione di un soppalco rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia e, pertanto, richiede la licenza edilizia tutte le volte in cui comporta un aumento della superficie utile, con conseguente aggravio del carico urbanistico.
Secondo i giudici amministrativi il soppalco non sviluppa superficie utile se non costituisce "superficie abitabile" il che accade quando si tratta di un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone. A rilevare è anche la struttura con cui esso è realizzato. Difatti un soppalco in cartongesso è insufficiente a reggere il carico di una persona o di un armadio, ragion per cui in questi casi non richiede autorizzazioni. Tale è, ad esempio, il soppalco per contenere la cisterna dell’acqua, uno scaldabagno, un condizionatore, un ripostiglio per valigie e altri piccoli oggetti (scope). In tale ipotesi la costruzione non costituisce una estensione della superficie utile interna dell’unità immobiliare, né può essere abitata.
Al contrario è necessario il permesso di costruire per un soppalco anche di modeste dimensioni, il cui utilizzo in sicurezza è possibile per via dell’altezza (tale da consentire ad una persona di accedervi comodamente), della stabilità della struttura (tale da reggere il peso di una persona) e della comodità di accesso (raggiungibile tramite una scala fissa). Per "praticabilità" si intende infatti la possibilità concreta di accedere al soppalco – e quindi di sfruttarlo – in condizioni di sicurezza e di posizionare dei carichi variabili (mobili o materiali). Il soppalco, per esempio, costituisce certamente superficie utile ove venga utilizzato come deposito di bauli, armadi e comodini, soggiorno, camera lettura o camera da letto.
Ogni Regione italiana dispone di una propria normativa riguardo alla realizzazione dei soppalchi. In ogni caso, quasi tutti i regolamenti regionali fanno capo a un’unica disposizione nazionale, il D.M. del 5 luglio 1975, che stabilisce l’altezza minima del soppalco abitabile, definendola a 2,70 metri, che scende a 2,40 metri nel caso di locali non abitabili, come ad esempio bagni, corridoi o ripostigli.
#5 Se acquisto un immobile e scopro dei vizi, di cui non ero a conoscenza prima, ho diritto a un risarcimento?
L’ art. 1495 del Codice Civile prevede un termine di decadenza ben preciso per denunciare la presenza di eventuali vizi occulti, scoperti in seguito all'acquisto di un immobile: salvo che il contratto non preveda un termine maggiore, l'acquirente ha otto giorni di tempo a partire dalla scoperta.
Che aspetti a farmi altre domande?
I’M REDDIE!
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